Calcolo vita residua

CALCOLO DELLA VITA RESIDUA – RELAZIONE DELL’INGEGNERE ESPERTO

Apparecchi di sollevamento ed indagini supplementari secondo le previsioni del D.M. 11/04/2011

Il D.M. 11.4.2011 recante “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche” è entrato in vigore il 23 maggio 2012 (D.M. 20 gennaio 2012, pubblicato sulla G.U. 24 gennaio 2012, n. 19) rendendo obbligatoria l’indagine supplementare per gli apparecchi di sollevamento (gru a torre, autogru, gru su autocarro, sollevatori telescopici semoventi, carrelli elevatori semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro elevabili ovvero P.L.E. o “cestello” in gergo tecnico, gru a portale semoventi, gru – autogru semoventi, ecc.) che superano i 20 anni di età.

L’indagine supplementare

Facendo riferimento al punto 3.2.3 dell’Allegato II del D.M. 11.4.2011, è chiaro come il datore di lavoro sia obbligato ad effettuare, sui suoi apparecchi di sollevamento, delle indagini supplementari finalizzate al mantenimento in sicurezza dell’apparecchio per i restanti cicli residui (anni di vita utile). Lo scopo dell’indagine supplementare è quindi quello di individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messa in esercizio da oltre 20 anni, nonché quello di stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza, con le eventuali relative nuove portate nominali. Gli apparecchi di sollevamento infatti, come d’altronde la maggior parte delle macchine e degli impianti, sono progettati per funzionare per un tempo definito. Quando si raggiunge il numero di cicli previsti la struttura non conserva più le caratteristiche di sicurezza originarie.

Tale indagine supplementare dovrà essere automaticamente esibita dal datore di lavoro al funzionario addetto in sede di verifica periodica (ASL/ARPA/Ente Notificato), non prescritta da quest’ultimo. Quando l’attrezzatura di lavoro (ad esempio una gru), raggiunge i 20 anni di vita, quindi, il datore di lavoro deve obbligatoriamente fare eseguire da un Ingegnere Esperto la verifica strutturale dell’apparecchio di sollevamento, finalizzata al rilascio del “Certificato di vita residua” attraverso:
– ispezione approfondita (punto 7 della norma ISO 9927-3:2005) eseguita dall’ingegnere esperto (come prescrive il punto 5.2.2 della norma uni ISO 9927-1). L’ingegnere esperto possiede abilitazioni di II livello all’esecuzione di Controlli Non Distruttivi con metodo Visivo (VT), Liquidi Penetranti (PT), Controllo ad ultrasuoni (UT) e Controllo magnetico (MT), ai sensi della UNI EN ISO 9712;
– relazione tecnica dell’Ingegnere Esperto sullo stato strutturale dell’impianto di sollevamento finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, nonché a stabilire la vita residua.

Sostanzialmente le indagini supplementari vengono eseguite come di seguito:
– valutazione preliminare della documentazione inerente l’attrezzatura, nonché raccolta delle informazioni riguardanti l’utilizzo;
– esame visivo dell’attrezzatura;
– verifiche strumentali e controlli non distruttivi;
– relazione finale sull’ispezione e sulle indagini, corredata di certificato di controllo eseguito da Operatore Certificato UNI EN ISO 9712, nella quale verranno dettagliate le eventuali anomalie, le successive azioni correttive e la vita residua dell’attrezzatura.

Come da indicazioni delle norme tecniche è comunque sempre opportuno, superati i 10 anni dalla messa in servizio, procedere secondo quanto prescritto da alcune Norme Tecniche, quali la ISO 12482-1 e la FEM 9.755, o dalle procedure di controllo adottate in alcune Regioni, alla effettuazione di un accertamento del periodo residuo di esercizio dell’apparecchio (calcolo dei cicli di vita residua) e alla contestuale “ispezione approfondita” (Punto 7 Norma ISO 9927-3:2005) da parte dell’Ingegnere Esperto (Punto 5.2.2 della Norma UNI ISO 9927-1).

L’ingegnere esperto e il tecnico esperto

La norma UNI ISO 9927-1 definisce il quadro di riferimento, fornisce alcune definizioni ed individua i soggetti abilitati a svolgere l’attività di controllo e ispezione.
La Norma individua due figure fondamentali di riferimento, quella del Tecnico esperto al punto 5.2.1 e quella di Ingegnere esperto al punto 5.2.2:
– i tecnici esperti sono persone che, per la loro istruzione di base ed esperienza, hanno sufficienti conoscenze nel campo degli apparecchi di sollevamento ed hanno sufficiente familiarità con i relativi regolamenti per determinare le deviazioni dalle condizioni appropriate;
– gli ingegneri esperti sono ingegneri pratici in progettazione, costruzione o manutenzione degli apparecchi di sollevamento, con conoscenza sufficiente delle relative norme e regolamenti, che hanno l’attrezzatura necessaria per effettuare l’ispezione e possono giudicare la condizione di sicurezza dell’apparecchio di sollevamento e decidono quali misure devono essere adottate per assicurare un ulteriore funzionamento sicuro.